DETRAIBILITÀ

Le prestazioni psicologiche che riguardano il colloquio, il supporto, la consulenza, la diagnosi e la riabilitazione sono di ordine sanitario, quindi deducibili ai fini IRPEF insieme alle altre spese mediche. Sono inoltre esenti IVA.


Agenzia delle Entrate, circolare n°20/e del 2011:


“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.”


Le prestazioni psicologiche che riguardano ambiti quali la consulenza aziendale e la formazione non sono di carattere sanitario, quindi soggette ad IVA.


Per ogni seduta, così come per ogni consulenza online, verrà rilasciata regolare fattura.